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Quando lo spazio in produzione è ridotto al minimo è molto difficile progettare ed installare un impianto di depurazione aria industrialeperché normalmente i componenti dello stesso, soprattutto i gruppi di ventilazione e filtrazione, ingombrano molto spazio e sono difficilmente collocabili nel contesto produttivo.
Grazie alla nostra esperienza e all’utilizzo delle nuove tecnologie di design 3D siamo in grado di progettare gli impianti di depurazione aria industriale su misura con elevatissima precisione, sviluppandoli insieme al cliente in modo da prevedere ogni possibile soluzione fin dalla fase di progetto.
Esempio pratico di impianto di depurazione aria: unità di filtrazione verticale speciale
Costruita con telaio in profili di alluminio e pannelli in acciaio, questa macchina ha reso possibile un impianto di depurazione aria su misura dove altrimenti il cliente non sarebbe riuscito a effettuare le sue lavorazioni. Dati tecnici principali Portata nominale: 4000 mc/h Pressione residua: 700 Pa Dimensioni: mm 550x1110x1200H 3 stadi di filtrazione meccanica:
Espulsione sulla sommità del filtro per rispettare gli ingombri dovuti al layout produttivo.
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Utilizzando lo stesso metodo di lavoro, le nostre competenze trentennali e il lavoro in team siamo in grado di sviluppare l’Ingegneria di massima, il progetto e l’installazione di impianti depurazione aria industriale su misura per l’abbattimento di:
– Trucioli
– Sabbiatura
– COV da verniciatura a liquido o a polveri
Normative di riferimento: ambiente di lavoro
Ricordiamo che gli impianti di depurazione aria industriale devono soddisfare precise normative sia ai fini della tutela della qualità dell’aria nell’ambiente di lavoro sia per preservare la qualità dell’aria emessa dagli impianti industriali nell’atmosfera.
La normativa di riferimento per quanto riguarda l’ambiente di lavoro è il D.lgs. n. 81 del 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” L’inosservanza delle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 in questa materia ha rilevanza penale per i datori di lavoro e per i dirigenti (art. 55) in merito alla mancata predisposizione degli idonei sistemi di protezione. Anche i preposti (art. 56) ed i lavoratori (art. 59) sono sanzionabili in merito rispettivamente alla mancata vigilanza ed al mancato utilizzo dei sistemi di protezione predisposti.
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